Buonasera,
siamo un circolo sportivo e vorremmo costruire una piscina ad uso esclusivo dei nostri soci. Vorremmo sapere però se è obbligatorio il bagnino e quali siano le norme in Lombardia che regolano tale settore. Ci sono misure di superficie e/o di profondità per cui non è obbligatorio il bagnino?
Ho letto su alcuni siti che si debba rimanere sotto i 50m2( noi però vorremmo una piscina più grande intorno ai 150-250 m2) ed in più che l'altezza massima sia di 110 cm o 140 cm, cosa che potrebbe andarci bene. All'interno del circolo ci sarebbero anche bambini.
Avete informazioni al riguardo.
Grazie in anticipo
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Obbligo Bagnino Lombardia
2 messaggi
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Re: Obbligo Bagnino Lombardia
Buongiorno,
la norma che regola questo argomento è la D.G.R. Lombardia n.8/2552 del 17 maggio 2006.
La piscina che intendete realizzare rientra nella categoria A2, piscine turistico-ricettive. La norma descrive i requisiti di tali piscine nell'Allegato B e in tema di assistenza ai bagnanti dice testualmente:
5.3.3 Assistenza / vigilanza bagnanti
5.3.3.1 Addetti ai Servizio
Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni. svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.
5.3.3.2 Assistente bagnanti
L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.
Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.
5.3.3.3 Personale di vigilanza bagnanti
Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di vigilanza piscina e di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgon[/i]o in [/i]vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.
5.3.3.4 Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti
L'assistenza o la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata .in base ai risultati dell'autocontrollo ed alle prescrizioni dei paragrafi seguenti:
1) nelle piscine con volume complessivo delle vasche< 180m3 e profondità < 1,40m, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda: .
a) una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono esserne informati;
b) un rapido intervento in caso di necessità;
c) la presenza in azienda, di personale, tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso;
2) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto 1),ma < 300 m3,o di profondità> 1,40m dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
a) una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; .
b) un rapido intervento in caso di necessità;
3) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua > 300 m3, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
a) un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.
la norma che regola questo argomento è la D.G.R. Lombardia n.8/2552 del 17 maggio 2006.
La piscina che intendete realizzare rientra nella categoria A2, piscine turistico-ricettive. La norma descrive i requisiti di tali piscine nell'Allegato B e in tema di assistenza ai bagnanti dice testualmente:
5.3.3 Assistenza / vigilanza bagnanti
5.3.3.1 Addetti ai Servizio
Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni. svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.
5.3.3.2 Assistente bagnanti
L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.
Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.
5.3.3.3 Personale di vigilanza bagnanti
Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di vigilanza piscina e di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgon[/i]o in [/i]vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.
5.3.3.4 Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti
L'assistenza o la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata .in base ai risultati dell'autocontrollo ed alle prescrizioni dei paragrafi seguenti:
1) nelle piscine con volume complessivo delle vasche< 180m3 e profondità < 1,40m, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda: .
a) una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono esserne informati;
b) un rapido intervento in caso di necessità;
c) la presenza in azienda, di personale, tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso;
2) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto 1),ma < 300 m3,o di profondità> 1,40m dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
a) una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; .
b) un rapido intervento in caso di necessità;
3) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua > 300 m3, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
a) un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.
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Rossana Prola - Messaggi: 212
- Iscritto il: 21/10/2011, 18:08
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