Un altro aspetto rilevante per la realizzazione di piscine è legato alle autorizzazioni all’agibilità, qualora nella struttura sia previsto l’accesso al pubblico. Tale questione è regolata da una denuncia di inizio attività secondo l’art.19 della legge n° 241/1990 che deve attestare l’esistenza dei presupposti e dei requisiti legge. In questo caso la PA ha tempo 60 giorni per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti legge richiesti e disporre, nel caso, il divieto di esecuzione attività con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro suddetto termine.
Oltre a questo atto autocertificatorio vi è la possibilità che sia necessario acquisire il parere favorevole della commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per quanto concerne le piscine pubbliche. Tale commissione viene nominata dalla prefettura ed è incaricata ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante circa l’idonietà dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi. La commissione esamina le domande in fase progettuale ed esegue sopraluoghi, esprimendo un parare di merito che viene inoltrato al comune al quale spetta il compito di rilasciare la licenza.
Il parere delle acommissione, come sopra anticipato, non è sempre necessario, in quanto nelle normative si fa riferimento a spettatori, praticanti ed addetti e a una soglia minima di 100 affinchè ci sia. A tal proposito si espreme il DM sulle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportive del 1996 il quale prevede la presenza del parere della commissione per tutti gli impianti sportivi di nuova costruzione e esistenti nei quali si svolgono attività e/o manifestazione sportive regolate dal CONI e dalle federazioni ad esso associate.
Purtroppo la normativa è confusa e per una struttura particolare come una piscina, nella quale il più delle volte vi sono più praticanti che spettatori, i dubbi sono molteplici: infatti sembra chiaro che in strutture senza tribune e senza possibilità di organizzare gare il parere della commissione non ci debba essere, ma molte prefetture sono di parere opposto. Tale oppostizione pè legata a questione di sicurezza ed incolumità delle persone, però il parare della commissione potrebbe comportare, specie per gli impianti in ristrutturazione, delle modifiche strutturali molto pesanti per adeguarsi alle norme.
Con il DPR n° 311/2001 la soglia limite di 100 persone viene innalzata a 200; al di sotto di tale limite di capienza può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di un tecnico.