Trattando del ruolo, inteso in senso ampio, dell’installatore di piscine, in questa sede ci si limiterà all’analisi dei principali casi di responsabilità civile e penale, infatti, non si può non evidenziare come il riscihio concreto per l’installatore di una piscina sia quello di commettere (involontariamente, ossia senz dolo) dei realti, quali le lesioni personali colpose o (ben più grave) l’omicidio colposo oppure, quello di incorrere in responsabilità penali o amministrative in materia ambientale.Quanto invece alla responsabilità civile, salvo i casi di inadempimento contrattuale con le proprie controparti, è ipotizzabile il rischio di una responsabilità sia contrattuale (nei confronti del committente) che extra-contrattuale, e cioè relativa a danni cagionati a terzi (lesioni, danneggiamenti a terzi, ecc..)
L’individuazione del soggetto responsabile e la delega di funzioni:
Ovviamente, per poter parlare di responsabilità occorre aver presente chi si deve intendere per l’installatore dell’impianto. In tal senso si può dire che, di regola la responsabilità dei sinistri che si verificano all’interno dell’impianto sportivo ricade sul titolare dell’impianto, ovvero, il proprietario dell’impianto medesimo salvo che la gestione sia affidata ad un altro soggetto in base ad un titolo giuridico; tuttavia, laddove si possa ipotizzare una responsabilità – concorrente o esclusiva – in capo all’installatore dell’impianto stesso, allora questi sarà comunque chimato a rispondere; a prescindere dal fatto che vi sia un responsabile/gestore dell’impianto natatorio.
Ne può dirsi pacificamente esente dalla responsabilità, l’installatore che, una volta ssunto l’incarico dal gestore, ceda a terzi la materiale escuzione dell’opera.
In tal caso, può comunque sussistere una responsabilità del sub-committente (osia dell’installatore) quanto meno per “culpa in eligendo” (colpa nella scelta, evidentemente inadeguata, del terzo esecutore) o “in vigilando” (inadeguata e/o omessa vigilanza, laddove l’installatore avesse comunque mantenuto il diritto/dovere di monitorare l’opera svolta dal sub-appaltatore).
Ovviamente è astrattamente ipotizzabile che l’installatore possa delegare non solo l’esecuzione dell’opera ma anche il controllo dell’esecuzione stessa a terzi, ma in questo caso si rientra nella c.d. delega di funzioni, che, in materia penalistica, viene rigorosamente valutata di volta in volta.
Infatti, la recente novella legislativa in materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 16 del d.lgs. 81/2008 chiarisce bene i requisiti necessari: ” la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamene esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbliho di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamente da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4″.
Va detto infatti, che sebbene questa norma sia contenuta in una disciplina riguardante il rapporto datore di lavore/dipendente, si deve comunque ritenere certamente applicabile al rapporto installatore/sub-installatore, trattandosi infatti di norma che recepisce un portato giurisprudenziale ormai assodato in materia di delega di funzioni; di talché tali vincoli incidono certamente anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad un terzo estraneo da parte del sub-installatore.
La posizione di garanzia:
Occorre fin da subito anticipare che, al momento che i rischi più rilevanti in materia di responsabilità (soprattutto penali9, rientrano nell’ambito dei reati omissivi impropri 8cioè cagionati non da una condotta attiva, bensì da una condotta omissiva), sarà sempre e comunque necessario verificare chi aveva una “posizione di garanzia” rispetto al danneggiato/vittima.
Per individuare chi ha tale posizione, occorre individuare chi ha l’obbligo giuridico (che può derivare da un contratto da una norma di legge, o anche solo da un automonoma assunzione di responsabilità) di evitare che unt ale evento si verifiche (si pensi al genitore nei confronti del bambino, alla controparte contrattuale nei confronti dell’altra parte, ovvero all’amico che prende in custodia i figli dell’altro amico).