I contratti stipulati tra installatori di piscine e terzi

Installare una piscina, soprattutto quando si tratta di piscina aperta al pubblico, significa predisporre e stipulare diversi contratti, con i fornitori, con il gestore, con le imprese di manutenzione, ecc.

Si possono tuttavia immaginare alcune tipologie di contratto ricorrenti nell’ambito.
Per esempio si possono individuare:
1. Contratto con il committente e con le ditte esterne e, tra questi, i contratti con le ditte incaricate della mantuenzione;
2. Contratto con i fornitori e, tra questi, i contratti con coloro che forniscono prodotti chimici per il trattamento dell’acqua;
3. Contratto con i sub-appaltatori.

Ebbene, molto spesso i contratti che vengono stipulati non trovano preciso riferimento codicistico, ma questo, in realtà non è un problema dal momento che ben possono essere formulati contratti “atipici” che prescindendo dagli schemi propri dei contratti c.d. tipici (per fare soltanto alcuni esempi, la vendita, la locazione, la somministrazione, l’appaolto, il deposito ecc..) discilplinano i rapporti tra le parti in base alle necessità del caso.
L’unico limite è dato dal fatto che tali contratti siano “diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (art. 1322, c.2, cod. civile) il che significa che per esempio non possono essere stipulati contratti allo scopo di perseguire finalità illecite.
E’ inoltre importante sottolineare come, salvo casi specifici e stabiliti per legge ( si pensi ai contratti di compravendita immobiliare, locazione ultranovennale, cessione d’azienda, ed altro) non è neppure necessaria una “forma” tipica. Sebbene, infatti, sia comunque preferibile optare per la forma scritta (sia ai fini probatori, che per meglio comprendere e limitare le reciproche obbligazioni) il nostro ordinamento prevede la forma libera nella quasi totalità dei casi. Il che significa, ad esempio, che sarà comunque valida una compravendita di una partita di prodotti per l’acqua fatta oralmente, così come lo sarà una richiesta di fornitura in tal senso.

Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile ai contratti in concreto stipulati, occorre compiere la c.d. operazione di qualificazione del contratto e, valutandone il contenuto, verificare se esso appartenga ad un tipo piuttosto che ad un altro, ovvero, per certa parte ad un tipo e per altra parte ad un altro, ovvero ancora non appartenga a nessun tipo legale.

Questo passaggio è fondamentale, in quanto le parti devono verificare il reale contenuto del loro accordo perchè poi non ci si potrà “fare scudo” del semplice nomen juris (ovvero il “titolo” del contratto) se poi il contenuto è diverso. In pratica, in giudizion on si potrà sostenere di aver stipulato un affitto d’azienda, solo prchè magari il contratto scritto rioprtava  nell’epigrafe tale rubrica, m a si guarderà al testo contrattuale e, qualificandolo, si potrà anche pervenire ad una qualificazione diversa (ad es. locazione d’immobile ad uso non abitativo).
La qualifica del contratto permette poi di individuare i punti critici e le relative soluzioni. Ciò a cui occorre avere a riguardo è quindi il contenuto del contratto, il suo oggetto e la sua causa (in senso tecnico.)

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