Costruire una piscina in sicurezza

Le considerazioni riguardanti la sicurezza, quando si tratta di progettare e costruire una piscina, devono essere affrontati fin da subito e con la massima serietà.

Gli aspetti da dover conciliare sono quello estetico da un lato e quello, appunto, della sicurezza dall’altro, aggiungendo infine quello economico: deve essere considerato il costo iniziale della struttura ma anche quello futuro di manutenzione e gestione.

Partendo da quest’ultimo aspetto, ci si augura ovviamente che non succeda nulla di grave, ma un guasto o una miglioria da apportare sono eventi all’ordine del giorno: un’attenta progettazione oggi – magari con costi iniziali più alti – può permettere di risparmiare in futuro e di garantire da subito maggiore sicurezza per chi utilizzerà la piscina.

Soggettive sono invece le valutazione da fare per gli altri aspetti: è legittimo volere che la nostra piscina sia esteticamente bella e che sia il più fedele possibile all’idea che abbiamo nella mente, però questo non deve pregiudicare la nostra sicurezza, degli amici e dei bambini che vorranno divertirsi in piscina. Esistono le assicurazioni, ma bisogna ricordare che non intervengono in caso di negligenza da parte nostra.

Spesso capita che architetti e progettisti considerino la piscina soltanto come un accessorio estetico del giardino, poco più che una fontana a volte, e che quindi sottovalutino l’aspetto della sicurezza e di come evitare i possibili rischi connessi. Nel caso di strutture pubbliche l’attenzione è alta.

Le prescrizioni di legge in termini di sicurezza nel settore piscine sono piuttosto contraddittorie e confuse. La competenza in materia igienico-sanitaria è in mano alle Regioni, ma non tutte sono dotate di una norma specifica e/o in linea con quelle delle altre.
È molto importante quindi consultare la normativa della propria Regione e anche il Decreto sulla Sicurezza degli Impianti Sportivi che il Ministero dell’Interno ha emanato nel 1996: su quest’ultimo pende una differente interpretazione da parte degli addetti, in quanto alcuni sostengono che le disposizioni che contiene siano applicabili solo agli impianti pubblici nei quali si organizzino manifestazioni sportive.
Oltretutto potrebbe succedere che le disposizioni regionali siano in conflitto con il Decreto: per prassi si considera che le norme della Regione emanate successivamente – e recepite dalle Asl competenti – prevalgano sul Decreto del Ministero. In assenza di normativa territoriale specifica è corretto rifarsi a quella nazionale, che diventa l’unico testo di riferimento.

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